Gazebi e arredi sui terrazzi senza alcuna autorizzazione

Possibile l'utilizzo temporaneo delle terrazze per eventi ludici purché vi siano determinate caratteristiche. Il Consiglio di Stato precisa che il terrazzo può diventare un luogo dove organizzare eventi anche di carattere ludico o di semplice godimento del tempo libero, a condizione che siano presenti determinate caratteristiche statiche e strutturali che ne consentano l'utilizzo in totale sicurezza.
I fatti di causa hanno ad oggetto un palazzo situato nel centro storico di Roma ove una nota casa di moda decide di utilizzare il terrazzo per organizzare eventi e per questo si attiva chiedendo le opportune autorizzazioni al Comune per potere realizzare alcune opere. La casa di moda, infatti, con DIA chiede l'autorizzazione al comune per la realizzazione di sette gazebi sul terrazzo, ma il comune nega la relativa autorizzazione sostenendo "l'inammissibilità delle opere da realizzare sul lastrico solare dell'edificio, che non sarebbe stato oggetto di condono quale terrazza". La casa di moda impugna tale diniego dinanzi al Tar del Lazio che, invece, respinge il ricorso ritenendo pienamente fondato il diniego dell'amministrazione comunale.

La casa di moda impugna tale sentenza dinanzi al Consiglio di Stato che, attraverso la sentenza in commento effettua un'accurata ricostruzione dei presupposti che devono sussistere per consentire l'utilizzo dei terrazzi.

Ma procediamo per gradi verificando quali sono stati i motivi di censura alla base dell'appello al Consiglio di Stato formulato dalla casa di moda, a parere di quest'ultima infatti la sentenza del Tar impugnata avrebbe illegittimamente negato l'utilizzabilità in senso pieno del terrazzo, ritenendo erroneamente che nel caso di specie tale non poteva essere considerato il lastrico solare del palazzo storico al centro della vicenda.

Al contrario, invece, la casa di moda nell'impugnativa puntualizza che "mentre il lastrico solare, al pari del tetto, assolve esclusivamente la funzione di copertura dell'edificio, il terrazzo calpestabile ha, invece, la funzione di un accessorio destinato a fornire ulteriore utilità e godimento a servizio delle porzioni immobiliari di cui è parte…"

Il Comune di Roma ha ribadito la fondatezza del divieto imposto alla società appellante di utilizzare come terrazzo il lastrico solare dell'edificio di proprietà con conseguente impossibilità di effettuare con DIA alcuni interventi edilizi.

Il Consiglio di Stato, considera fondato e meritevole di accoglimento l'appello promosso dalla casa di moda che, ricordiamo, sostiene la piena utilizzabilità come terrazzo dello spazio in questione dimostrando nel concreto la validità della propria tesi.

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Il Consiglio di Stato ha evidenziato che la sentenza del Tar ha accolto le ragioni dell'amministrazione comunale: secondo la quale lo spazio in questione non poteva essere utilizzato dalla casa di moda per lo svolgimento di qualsiasi manifestazione, fondando la propria decisione esclusivamente in base ad una planimetria catastale concludendo che "nessun titolo legittimante - di natura sia catastale che edilizia- sosterrebbe la vantata natura di terrazza del sesto piano dell'edificio" al centro della vicenda in questione.

Il Consiglio di Stato, invece, ritiene che queste considerazioni non possono da sole avere rilievo per la qualificazione dell'area di cui si discute come terrazza o come lastrico solare.

Secondo la sentenza la natura di terrazza o di lastrico di tale area va desunta non solo da elementi architettonici distinguibili ad occhio nudo ma anche dal elementi strutturali e progettuali, pertanto le planimetrie allegate ad un contratto di compravendita del 1952, anche se non risalgono al primo accatastamento dell'edificio effettuato nel 1939, hanno una sicura ed incontestabile rilevanza nel momento in cui qualificano come terrazza la superficie del sesto piano dell'edificio in questione.

Fra l'altro, evidenzia sempre la sentenza, la stessa Amministrazione non ha mai contestato la presenza di parapetti in muratura e ferro battuto, e l'elevata capacità portante del solaio accertata da una perizia che rappresentano indubbiamente elementi che confermano la natura di terrazza dell'area in questione.

Orbene accertata la natura di terrazza dell'area in questione, la sentenza del Consiglio di Stato ha accolto il ricorso della casa di modo annullando gli atti di diniego dell'amministrazione comunale.

Secondo il Consiglio di Stato le opere effettuate dalla casa di moda proprietaria della terrazza del palazzo al sesto piano potevano essere realizzate tramite una semplice dichiarazione di inizio attività ( DIA) muovendo dal presupposto che tali modifiche non determinano una diversa qualificazione dell'area, da mero lastrico solare a terrazza, quando vi sono caratteristiche strutturali tali da rendere la superficie idonea al sostegno ed alla sosta delle persone.

In pratica, quindi, tale sentenza evidenzia un principio importante se i terrazzi presentano caratteristiche strutturali (parapetti in muratura e ferro) e statiche che consentono l'utilizzo in totale sicurezza il proprietario ha la piena facoltà di attrezzarli per finalità di servizio godendo, in tal modo, anche di tale di tale area.

Fonte;http://www.condominioweb.com/gazebi-e-arredi-sui-terrazzi-senza-alcuna-autorizzazione.12358

Categoria: Studi Legali

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