La responsabilità decennale del costruttore
La grave crisi dell'edilizia colpisce anche il mondo condominiale.I rischi dell'acquisto di un immobile direttamente dal costruttore (fallimento, assenza di garanzie per vizi) si evidenziano laddove il condominio, entro la scadenza dei 10 anni dalla sua costruzione o per meglio dire dal provvedimento di fine lavori comunicato al Comune e ottenuto il certificato di abitabilità, subisca gravi danni che ne minino la stabilità o riguardino parti essenziali della sua struttura.
Bisogna evidenziare in primis che tali danni devono essere di grave entità dal punto di vista dell'individuazione delle caratteristiche fondamentali dell'edificio: crolla un muro di sostegno del terrapieno; l'ascensore non funziona a causa di difetti di progettazione, le fondamenta sono insufficienti perché costruite in zona franosa.
Ci si riferisce quindi a difetti tali che non solo la ditta costruttrice avrebbe dovuto evitare, ma anche progettista e direttore dei lavori avrebbero dovuto prevedere.L'unica soluzione è interrompere la prescrizione decennale con idonea raccomandata e procedere all'azione giudiziale entro un anno, anche tramite accertamenti tecnici preventivi.
Categoria: Studi Legali
Filippo Cappelletti