RAMPE PER DISABILI: QUALI REGOLE IN CONDOMINIO

È noto che la legge base, tutt’ora vigente, in materia di rampe per il superamento delle barriere architettoniche nei condomini, è la numero 13 del 9 gennaio 1989. Questa legge va interpretata in combinato disposto con gli articoli del Codice Civile che riguardano le innovazioni (1120 e 1121). Si prenda atto da subito che la legge 13/89 è stata in vigore per numerosi lustri (fino al 18/6/2013) nella vigenza della vecchia formulazione di questi due articoli del codice, poi riformati dalla legge 220/2012.

Il principio ispiratore della legge 13 (“Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”), socialmente molto apprezzabile, è quello di favorire l’accesso alle proprie abitazioni ai portatori di handicap. Come vedremo, la giurisprudenza ha esteso questo concetto alla deambulazione e socializzazione degli handicappati in ogni dove, e non solo nella loro casa di abitazione.La 13/89 stabilisce, tra l’altro (art. 2 comma 1), che questo tipo di opere si approva, in assemblea, con un numero di voti piuttosto basso: un terzo dei partecipanti ed un terzo del valore (art. 1136 C.C. di allora). Ma c’è anche un’altra possibilità: in mancanza di delibera positiva, l’art. 2 comma 2 dà la possibilità al portatore di handicap di installare autonomamente alcune strutture (“servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili”). Lo può fare senza delibera ed a proprie spese, e addirittura in deroga alla distanze legali (art. 3). Però, come detto, nel rispetto dell’articolo 1120 C.C. comma 2, e dell’articolo 1121 C.C., comma 3.

I limiti di questi articoli sono:

* la possibilità di uso successivo da parte di altri;* la stabilità e la sicurezza del fabbricato (normalmente non compromessi dalla rampe);* il decoro architettonico (da valutare in base alla sentenza di cassazione 18334/2012, che, in estrema sintesi, ritiene il decoro leso solo in casi davvero eclatanti);* l’uso delle parti comuni a favore degli altri condòmini. A questo proposito, l’orientamento giurisprudenziale è che la inservibilità va interpretata come “sensibile menomazione della utilità che il condomino ne ritraeva secondo l’originaria costituzione della comunione” (vedasi Cassazione. 6109/94, Corte di Appello di Genova 27/12/97, Tribunale di Napoli 13/11/1991 e quindi Corte di Appello di Napoli 27/12/94, Tribunale Civile Termini Imerese 22/12/2008 ma poi, in maniera definitiva, la notissima sentenza di Cassazione numero 6109/1994).

Da ultimo, si consideri il principio giuridico introdotto dal Tribunale di Milano in più occasioni (19/9/1991, 14/11/91, 7/5/92, 26/4/1993) dal Tribunale di Firenze il 19/5/92,dal Tribunale di Napoli il 14/3/1994, dal Tribunale di Roma il 185/4/98 e poi definitivamente stabilito dalla Cassazione, seconda sezione civile, nella importantissima sentenza 18334/2012: “I condòmini devono venire incontro alle esigenze di socializzazione delle persone disabili e invalide, anche se non risiedono o non sono proprietari di appartamenti nell’immobile costituito in condominio. A tutti deve essere facilitato l’accesso senza barriere architettoniche”.

Non bastasse, è intervenuta anche la Corte Costituzionale (n. 167 del 10/5/99): “Impedire od ostacolare la accessibilità dell’immobile abitativo e, quale riflesso necessario, la socializzazione degli handicappati, comporta anche una lesione del fondamentale diritto di costoro alla salute, intesa quest'ultima nel significato, proprio dell’art. 32 della Costituzione, comprensivo anche della salute psichica, la cui tutela deve essere di grado pari a quello della salute fisica”.

Fonte: http://www.alfacentersas.it/articoli-sul-condominio/

Categoria: Ascensori e sicurezza

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